Ordinanza Sindacale 18 Aprile
News | 30-04-2020

Ordinanza n 26 dd 18 aprile 2020

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE inerente il divieto di ingresso con indumenti da lavoro negli
esercizi commerciali di qualsiasi tipo, uffici pubblici, mezzi di trasporto pubblico, taxi.

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia per fronteggiare il quale dal mese di febbraio ad oggi sono stati adottati numerosi
provvedimenti a livello nazionale e regionale;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n.12/2020 “Attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione
Civile (C.O.C.) per emergenza epidemiologica da covid-19”;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “ Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 01 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del Decreto Legge 25/03/2020 n. 19 –
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il
territorio nazionale”;

Considerato che a seguito del DPCM del 22/03/2020 e del 10/04/2020 è consentito lo svolgimento delle
attività produttive aventi codici ATECO specificatamente individuati nonché, ai sensi dell’art.2, c.3 del
DPCM 10/04/2020
– attività facenti parte della filiera delle attività consentite
– delle filiere delle attivita’ dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attivita’ di
rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione;
– dei servizi di pubblica utilita’ e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

Considerato che le attività consentite devono svolgersi nel rispetto oltre che delle misure previste
dall’attuale stato di emergenza anche di quelle connesse al D.lgs.vo 81/2008 inerente la sicurezza nei
luoghi di lavoro;

Considerato che sul territorio comunale risultano pertanto operative numerose aziende per i cui addetti
risulta opportuno adottare ulteriori misure, oltre a quelle specifiche inerenti i luoghi di lavoro, a tutela
della salute pubblica prevedendo, al di fuori dei luoghi di lavoro, il divieto di ingresso con indumenti da
lavoro negli esercizi commerciali di qualsiasi tipo, uffici pubblici, mezzi di trasporto pubblico, taxi.
Sono esclusi da tale divieto i casi in cui gli abiti di lavoro siano connessi all’attività da svolgere nei
luoghi citati (a titolo esemplificativo addetti alla nettezza urbana, addetti alle manutenzioni, etc.).

Ricordato il divieto di circolazione di cui al DPCM 10/04/2020 e all’ordinanza contingibile e urgente n.
10/PC del 13/04/2020 del Presidente Regione FVG fino il 3 maggio 2020;

Ritenuto di disporre il divieto di cui alla presente ordinanza per tutto il periodo di durata dell’emergenza
come dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e quindi a tutto il 31 luglio
2020, salvo proroghe;

Acquisito al riguardo il parere del competente dipartimento di prevenzione dell’
Azienda SanitariaUniversitaria Giulinano Isontina che con mail del 17 aprile ha condiviso la necessità di tutela
dell’igiene pubblica da perseguire con la presente ordinanza;

Attesa la propria competenza ad emanare la presente ordinanza in qualità di autorità sanitaria locale e
quindi rappresentante della comunità locale ai sensi dell’art.13 della legge n. 833/1978
Visto l’art.50 del TUEL che disciplina le competenze del Sindaco tra cui il potere di ordinanza,

D I S P O N E

Il divieto di ingresso con indumenti da lavoro negli esercizi commerciali di qualsiasi tipo, uffici
pubblici, mezzi di trasporto pubblico, taxi. Sono esclusi da tale divieto i casi in cui gli abiti di lavoro siano connessi all’attività da svolgere nei luoghi citati (a titolo esemplificativo addetti alla nettezza urbana, addetti alle manutenzioni, etc.).

2) La presente ordinanza ha decorrenza dalla data odierna e fino a tutto il 31 luglio La presente ordinanza ha decorrenza dalla data odierna e fino a tutto il 31 luglio 2020, salvo 2020, salvo proroghe.proroghe.
3) In caso di inosservanza della presente ordinanza saranno applicate le seguentiIn caso di inosservanza della presente ordinanza saranno applicate le seguenti

SANZIONI

  • le violazioni di cui al precedente punto 1) della presente ordinanza sono soggette all’applicazione
    della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e nella misura ridotta entro 60 giorni
    dalla contestazione o notifica ai sensi della L. n. 689/81 e L.R. n. 1/84 con immediata sospensione
    dell’attività illecita ed alla violazione di cui all’’art. 650 del Codice Penale;
  • L’accertamento delle violazioni alla presente ordinanza punite con sanzione amministrativa
    pecuniaria, spetta ai sensi della L. n.689/81 a tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e di
    sicurezza

AVVERTE

Contro i presente provvedimento è ammesso, Contro i presente provvedimento è ammesso, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

La trasmissione della presente ordinanza  ai locali Comando di Polizia Municipale, Commissariato di
Pubblica Sicurezza e Comando Compagnia dei Carabinieri, in qualità di organi preposti alla vigilanza ed al controllo sull’osservanza del presente provvedimento;

IL SINDACOIL SINDACO
Anna Maria CisintAnna Maria Cisint

Monfalcone, 18 aprile 2020
Monfalcone, 18 aprile 2020

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